IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. Per il potenziamento e l'ampliamento della  rete  regionale  di
radiocomunicazioni, di cui all'art. 1 della legge regionale 24 agosto
1982, n. 42, "Istituzione rete regionale di radiocomunicazioni per il
servizio  di  Protezione Civile", e' autorizzata, per l'anno 1990, la
spesa di L. 2 miliardi che gravera' sul capitolo 23941  del  bilancio
di previsione della Regione per l'anno medesimo.