IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Per il potenziamento e l'ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni, di cui all'art. 1 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 42, "Istituzione rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di Protezione Civile", e' autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di L. 2 miliardi che gravera' sul capitolo 23941 del bilancio di previsione della Regione per l'anno medesimo.